La sentenza di Pescara richiama la Corte europea dei diritti dell’uomo: la Regione può negare solo con motivazioni concrete legate al Piano venatorio
PESCARA – Un principio destinato a incidere profondamente nella gestione dell’attività venatoria: il Tar di Pescara, con la sentenza n. 254/2026, ha stabilito che un proprietario può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno anche per motivi etici e morali. La Regione, dal canto suo, potrà respingere l’istanza solo dimostrando che l’esclusione di quell’area compromette il raggiungimento degli obiettivi del Piano faunistico venatorio.
La vicenda risale al 2021, quando, in occasione dell’approvazione del Piano regionale, decine di proprietari terrieri abruzzesi chiesero di vietare l’accesso ai cacciatori nei propri fondi. La Regione Abruzzo respinse la quasi totalità delle richieste, sostenendo che fosse già stato superato il limite del 30% di territorio sottratto alla caccia.
Una sola cittadina decise di andare avanti, assistita dalla Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) e dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone. Dopo una prima pronuncia favorevole, con cui il Tar aveva imposto alla Regione di riesaminare la domanda, l’ente regionale reiterò il diniego con le stesse motivazioni, aprendo la strada a un nuovo ricorso.
Con la sentenza di merito arrivata nei giorni scorsi, il Tar ha nuovamente bocciato la posizione della Regione, fissando due principi destinati a fare giurisprudenza. Il primo: la soglia del 30% di territorio sottratto alla caccia rappresenta un limite minimo, non massimo, e può dunque essere superata. Il secondo, ancora più rilevante, riconosce piena legittimità alle motivazioni etiche e morali alla base della richiesta di divieto.
I giudici amministrativi, richiamando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sottolineano che il proprietario non è tenuto a tollerare l’attività venatoria sul proprio fondo quando questa contrasta con le sue convinzioni personali. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, la caccia – attività a fini prevalentemente ricreativi – non può tradursi in un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata del cittadino.
Soddisfazione viene espressa dalla Stazione Ornitologica Abruzzese. “Questa sentenza – commenta Augusto De Sanctis – si affianca a quella del Consiglio di Stato n. 895/2026 e va oltre, affermando un principio generale a cui le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. È paradossale che su un terreno si possa vietare l’accesso a chiunque tranne ai cacciatori, a meno di costruire costose recinzioni, quando dovrebbe bastare un semplice cartello”.