Inps condannato: indennità e assegno sociale spettano anche ai ricoverati in Rsa. La battaglia dell’Inca Cgil Chieti

30 Giugno 2026
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Visco

La Corte d’Appello dell’Aquila ribalta la sentenza di Vasto: riconosciuto agli eredi il diritto alle prestazioni assistenziali. Visco (Inca Cgil): “Sentenza che riguarda migliaia di famiglie”

CHIETI – La Corte d’Appello dell’Aquila condanna l’Inps a riconoscere integralmente indennità di accompagnamento e assegno sociale agli eredi di una donna ricoverata per anni in una Rsa della provincia di Chieti, ribaltando la precedente decisione del Tribunale di Vasto. Una pronuncia che, secondo l’Inca Cgil Chieti, apre una strada decisiva per migliaia di persone non autosufficienti.

Il caso riguarda una paziente affetta da Corea di Huntington, nutrita tramite Peg con Osmolite, trattamento sanitario essenziale e totalmente a carico della famiglia. Nonostante ciò, l’Inps aveva sospeso le prestazioni ritenendo il ricovero “gratuito”. La Corte ha invece stabilito che le residenze sanitarie per anziani non possono essere equiparate agli ospedali: nelle strutture residenziali la compartecipazione alle spese è la norma e, quando il paziente sostiene costi sanitari indispensabili alla sopravvivenza, le prestazioni assistenziali non possono essere sospese.

Accolto quindi il ricorso presentato dall’Inca Cgil Chieti, con la Corte che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni per tutto il periodo 2020–2024, condannando l’Inps al pagamento degli arretrati, interessi e spese legali.

«Parliamo di una sentenza che riguarda direttamente migliaia di famiglie italiane, sempre più sole nell’affrontare i costi dell’assistenza ai propri cari non autosufficienti» dichiara Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti. «Spesso si trovano di fronte a dinieghi basati su interpretazioni normative inadeguate alla realtà delle Rsa. Chi vive situazioni analoghe può rivolgersi ai nostri sportelli sul territorio».

Una decisione che segna un punto fermo: il ricovero in Rsa non giustifica automaticamente la sospensione delle prestazioni assistenziali quando il paziente sostiene spese sanitarie essenziali non coperte dal servizio pubblico.

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