La sezione lavoro accoglie il ricorso di una pensionata assistita dall’Inca Cgil Chieti: l’INPS non può recuperare oltre 15mila euro perché la donna aveva dichiarato tutto e l’indebito è frutto di un errore dell’ente. Condannato l’Istituto alla restituzione delle somme trattenute e alle spese di lite
CHIETI – Il Tribunale di Chieti, sezione lavoro, ha stabilito che l’INPS non può chiedere indietro l’assegno ordinario di invalidità quando l’errore è dell’Istituto e il beneficiario ha sempre dichiarato correttamente la propria situazione. È quanto emerge dalla sentenza che ha accolto il ricorso di una pensionata, difesa dall’avvocato Rocco Carabba per l’Inca Cgil Chieti, alla quale l’INPS contestava la restituzione di oltre 15mila euro ritenuti indebitamente percepiti tra gennaio 2022 e novembre 2024.
La donna aveva impugnato la richiesta sostenendo di non aver mai nascosto nulla della propria posizione reddituale. Il giudice ha riconosciuto che la pensionata aveva dichiarato il reddito da lavoro dipendente e che la sua posizione contributiva era comunque ricavabile dall’estratto contributivo e dalle denunce periodiche del datore di lavoro. L’errore, sottolinea la sentenza, era dunque dell’INPS, che avrebbe potuto verificare preventivamente la situazione reddituale della richiedente.
La vicenda nasce dalla riliquidazione del trattamento pensionistico comunicata dall’INPS il 15 novembre 2024, secondo cui per quasi tre anni sarebbero state corrisposte quote non spettanti perché il reddito della pensionata superava i limiti previsti dalla legge 335/1995 sull’incumulabilità tra assegno di invalidità e redditi da lavoro.
Il Tribunale ha ricordato che l’indebito previdenziale segue regole diverse da quelle del diritto civile, a tutela dell’affidamento dei pensionati che percepiscono prestazioni destinate – come ha più volte affermato la Corte Costituzionale – al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia. La disciplina degli articoli 52 della legge 88/1989 e 13 della legge 412/1991 prevede che l’INPS possa recuperare somme solo se ricorrono contemporaneamente un provvedimento formale e definitivo, la sua comunicazione all’interessato, un errore imputabile all’ente e l’assenza di dolo o omissioni da parte del percettore.
Nel caso esaminato, tutte le condizioni per l’irripetibilità erano soddisfatte. Il giudice ha quindi dichiarato l’inesistenza del diritto dell’INPS a richiedere le somme e ha condannato l’Istituto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o versato dalla ricorrente, oltre al pagamento delle spese di lite.
«Questa sentenza conferma un principio che tuteliamo ogni giorno nel nostro lavoro di patronato: chi dichiara correttamente la propria situazione non può essere chiamato, anni dopo, a restituire somme percepite in buona fede per un errore che non gli appartiene», commenta Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti. «Troppo spesso vediamo pensionati ricevere richieste di recupero per importi ingenti, senza che l’errore sia in alcun modo loro imputabile. Continueremo ad assistere gratuitamente chi si trova in situazioni analoghe».
L’Inca Cgil Chieti ricorda che chi riceve comunicazioni di riliquidazione o richieste di restituzione può rivolgersi ai propri sportelli per una verifica gratuita della posizione.