Francavilla, il Tar conferma l’appalto rifiuti da 36 milioni: vince la Rieco, respinto il ricorso di Diodoro-De Cesaris

24 Ottobre 2025
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Per i giudici, il centro di raccolta fisso è una variante che migliora efficienza e igiene del servizio

FRANCAVILLA AL MARE – Si chiude al Tar di Pescara la lunga battaglia legale per l’appalto da oltre 36,2 milioni di euro relativo alla gestione dei rifiuti a Francavilla al Mare. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti confermato l’aggiudicazione del servizio settennale alla Rieco spa, difesa dagli avvocati Tommaso Marchese e Stefano Colombari, respingendo il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo Diodoro Ecologia srl – Angelo De Cesaris spa, secondo classificato nella gara gestita dall’Agir.

La controversia ruotava attorno a un punto tecnico cruciale: due isole ecologiche mobili o un unico centro di raccolta fisso? Il disciplinare prevedeva l’attivazione di due centri mobili, ma Rieco aveva proposto, come “miglioria”, la realizzazione di un centro di raccolta fisso in contrada Piane. Secondo i ricorrenti, quella non era una semplice proposta migliorativa, ma una variante sostanziale non consentita dal bando, oltre che urbanisticamente improponibile, poiché l’area scelta ricadeva in zona agricola produttiva con vincoli idrogeologici e paesaggistici.

Il Tar ha respinto integralmente il ricorso, chiarendo che il disciplinare consentiva esplicitamente proposte migliorative e integrative. La soluzione proposta da Rieco secondo i giudici garantirebbe efficienza, efficacia, capacità, stabilità e igiene del servizio.

Neppure l’obiezione sulla “zonizzazione agricola” ha trovato accoglimento: per il collegio, trattandosi di un servizio pubblico generalizzato e necessario, la localizzazione dell’impianto prescinde dalla destinazione urbanistica delle singole aree. Respinte anche le ulteriori contestazioni del raggruppamento Diodoro-De Cesaris, tra cui l’asserita errata attribuzione dei punteggi per i cestini, le discrepanze sul numero dei sacchi da fornire e l’accusa di illogicità nella verifica di anomalia dell’offerta.

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