La Corte d’Appello di Perugia spiega in cento pagine le ragioni delle condanne e delle assoluzioni. «L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose». L’avvocata Della Vigna: «Riconosciute responsabilità e posizioni di garanzia»
PESCARA – La tragedia di Rigopiano non fu un evento imprevedibile, ma il risultato di una serie di omissioni e sottovalutazioni del rischio. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza d’appello bis depositate dalla Corte d’Appello di Perugia, che lo scorso 11 febbraio aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (deceduto il 2 luglio), mentre aveva assolto l’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Prescrizione per gli ex dirigenti provinciali Di Blasio e D’Incecco.
Nelle circa cento pagine depositate, la Corte ricostruisce nel dettaglio le ragioni delle decisioni e richiama altri disastri naturali italiani – da Sarno al terremoto dell’Aquila, passando per le alluvioni di Genova e Messina – per delineare un quadro di responsabilità istituzionali e mancate misure di prevenzione.
Un passaggio centrale delle motivazioni chiarisce il ruolo della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv): «L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso – anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile – ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all’interno della stessa».
La Corte sottolinea inoltre la necessità di distinguere, nell’ambito della Protezione Civile, i concetti di “pericolo” e “rischio”: «La Suprema Corte, per non incorrere nell’equivoco che aveva viziato il ragionamento della Corte d’Appello dell’Aquila, ha ritenuto utile innanzi tutto differenziare i concetti di “pericolo” e di “rischio”, che non possono essere considerati interscambiabili. Il “pericolo” si riferisce all’evento naturale in sé, mentre il “rischio” è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio è connesso a decisioni umane ed è pertanto tendenzialmente contenibile».
«La tragedia di Rigopiano non è stata un’imprevedibile fatalità naturale, ma il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio», afferma l’avvocata Wania Della Vigna, legale di parte civile. Il riferimento principale è proprio alla mancata redazione della Clpv, documento che avrebbe dovuto attivare i meccanismi di prevenzione e protezione del rischio. «È stata finalmente riconosciuta la sussistenza delle responsabilità e delle posizioni di garanzia», sottolinea Della Vigna.
Secondo la legale, l’assenza della Clpv e la gestione inadeguata dell’emergenza e della viabilità avrebbero privato le vittime di una misura di salvaguardia decisiva. «La decisione restituisce dignità alla memoria delle 29 vittime e verità ai familiari», aggiunge, definendo la sentenza «un monito sul tema della prevenzione e della sicurezza del territorio».