Nuova Pescara, doppio stop del TAR: annullati i referendum di Spoltore e Montesilvano

29 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Nuova Pescara

Il Tribunale amministrativo regionale blocca le consultazioni indette dai due Comuni: «Materia di competenza esclusiva della Regione, già decisa con referendum del 2014 e legge del 2023». Per i giudici, i quesiti locali avrebbero introdotto «frizione e incertezza» nel processo di fusione

PESCARA – Il TAR Abruzzo ha annullato i referendum consultivi indetti dai Comuni di Spoltore e Montesilvano sulla prosecuzione del processo di fusione verso il nuovo Comune di Pescara, stabilendo che i due enti non avevano alcun potere di rimettere in discussione un percorso già definito dalla Regione e dalla volontà popolare espressa nel 2014. Le due sentenze, depositate il 29 maggio 2026, accolgono integralmente i ricorsi dell’Associazione Nuova Pescara e di alcuni cittadini dei tre Comuni coinvolti.

Per i giudici amministrativi, la fusione dei Comuni – e l’eventuale revisione del processo – rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione Abruzzo, come previsto dall’articolo 133 della Costituzione e dalla normativa regionale. «Il singolo Comune interessato alla fusione non può unilateralmente decidere di svolgere un referendum ex art. 8 TUEL su una materia che esorbita dall’ambito locale e assume una portata di livello regionale», scrive il TAR nella sentenza relativa a Spoltore. Una posizione ribadita anche nel giudizio su Montesilvano, dove si sottolinea che «una volta svoltosi il referendum consultivo delle popolazioni interessate e proclamato il relativo risultato, si chiude il procedimento amministrativo teso a dare autonoma evidenza alla volontà espressa dal corpo elettorale».

Il TAR ricostruisce l’intero iter: il referendum regionale del 25 maggio 2014, con 64.909 voti favorevoli, ha già espresso la volontà delle popolazioni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di procedere alla fusione. Quella volontà è stata poi recepita dalla legge regionale n. 13/2023, che istituisce il nuovo Comune di Pescara dal 1° gennaio 2027. I quesiti referendari proposti dai due Comuni, secondo i giudici, si sovrapponevano al quesito regionale del 2014, introducevano elementi di frizione e incertezza nel processo di fusione e miravano a far regredire un iter già definito dalla legge regionale. Inoltre, non riguardavano materie di esclusiva competenza locale, come richiesto per i referendum comunali, ma interessavano l’intera popolazione coinvolta.

Il Tribunale respinge anche le eccezioni di inammissibilità sollevate dai due Comuni. L’Associazione Nuova Pescara e i cittadini ricorrenti avevano pieno titolo ad agire, perché già la sola indizione dei referendum era idonea a creare un pregiudizio concreto. «Già il pericolo di posticipare o dilazionare gli adempimenti per la realizzazione della fusione […] costituisce un fatto che si pone in attuale contrasto con l’interesse azionato», si legge nella sentenza su Spoltore.

In entrambe le decisioni, il TAR annulla tutti gli atti con cui Spoltore e Montesilvano avevano avviato le consultazioni e compensa le spese di giudizio, riconoscendo la peculiarità e la parziale novità delle questioni affrontate. Il processo di fusione verso il nuovo Comune di Pescara prosegue quindi secondo la tempistica stabilita dalla legge regionale n. 13/2023.

Altro da

Non perdere