Fossacesia Marina: stop al consumo di alcol nelle strade e nelle aree pubbliche

14 Agosto 2026
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Il sindaco Di Giuseppantonio firma un’ordinanza: dal 15 agosto al 15 settembre vietato consumare bevande alcoliche dalle 22 alle 6

FOSSACESIA – Dal 15 agosto al 15 settembre sarà vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade, nelle aree pubbliche e negli spazi assoggettati a uso pubblico di Fossacesia Marina, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo.

È quanto stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 30 firmata oggi dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi maggiormente frequentati.

Il divieto riguarda via Lungomare di Fossacesia, via Bartali, la pista ciclopedonale “Via Verde” e i parcheggi circostanti, tutti i parcheggi pubblici del Lungomare e le spiagge libere, cioè le aree demaniali marittime non in concessione.

“È importante chiarire che il provvedimento riguarda il consumo di alcolici nelle strade e nelle aree pubbliche o a uso pubblico – spiega il sindaco Di Giuseppantonio – e non il consumo negli spazi legittimamente autorizzati. È una misura temporanea e mirata, adottata per prevenire situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e la civile convivenza”.

L’ordinanza arriva a poche ore di distanza da un analogo provvedimento adottato dal Comune di Pescara il 13 agosto. Ma la misura adottata a Fossacesia tiene conto anche di recenti eventi di particolare gravità verificatisi sul territorio, nonché delle problematiche affrontate nell’ambito del coordinamento istituzionale presso la Prefettura di Chieti.

“Non intendiamo limitare il divertimento né penalizzare le attività di somministrazione – aggiunge il sindaco – ma intervenire sulle situazioni che possono creare condizioni di pericolo negli spazi pubblici. La finalità è esclusivamente preventiva e di tutela della sicurezza urbana”.

E per chi fa spallucce, c’è la multa: la violazione del divieto è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

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