Spiagge, la Cassazione “affonda” le proroghe: scatta il sequestro per l’occupazione senza gara. Il caso di Giulianova

5 Febbraio 2026
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Spiagge, la Cassazione "congela" le proroghe: scatta il sequestro per l'occupazione senza gara

La Suprema Corte rigetta il ricorso di uno stabilimento balneare abruzzese: senza un nuovo atto espresso dopo il 2007, il titolo è inesistente. Il diritto unionale prevale sulle proroghe automatiche nazionali, trasformando la gestione balneare in un potenziale reato ambientale e demaniale

TERAMO – Il castello di sabbia delle proroghe automatiche per le concessioni balneari continua a sgretolarsi sotto i colpi della giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza n. 3657 del 29 gennaio 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di uno storico stabilimento balneare a Giulianova, mettendo un punto fermo su una questione che agita da anni le coste italiane: la sopravvivenza dei titoli concessori in assenza di gare pubbliche.

La vicenda trae origine dal sequestro dello stabilimento “Arlecchino“, operato a seguito della contestazione del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.). La difesa aveva puntato tutto sulla validità delle proroghe legislative italiane che, di anno in anno, hanno tentato di scudare i balneari dagli effetti della Direttiva Bolkestein. Tuttavia, per gli ermellini, il nodo non è solo l’incompatibilità delle leggi italiane con l’Europa, ma l’essenza stessa del titolo posseduto dalla società.

Il passaggio motivazionale più significativo della sentenza chiarisce che le proroghe legali (come quella del D.L. 194/2009) possono applicarsi solo a concessioni “nuove”, ossia nate validamente dopo il 2001. Nel caso in esame, lo stabilimento operava sulla base di un titolo del 2002 che si era trascinato oltre la scadenza del 2007 solo grazie a rinnovi automatici e pagamenti di canoni.

Per la Cassazione, questo automatismo è “tamquam non esset”: in assenza di un atto espresso di rinnovazione da parte del Comune, il titolo è giuridicamente inesistente. Non basta dunque aver pagato le tasse o aver ricevuto note interlocutorie dalla Pubblica Amministrazione per considerarsi in regola; serve una procedura selettiva trasparente che non c’è mai stata.

La sentenza brilla anche per un profilo processuale: la Corte ha riconosciuto pieni poteri di difesa al “terzo interessato”. Anche chi non è direttamente indagato, ma subisce il sequestro dei propri beni, può contestare nel merito l’esistenza del reato. Una decisione che si allinea alle recenti direttive europee (2024/1260/UE) sulla confisca e il congelamento dei beni, garantendo un “ricorso effettivo” a chiunque veda sacrificata la propria iniziativa economica.

Il verdetto suona come un monito per l’intero comparto balneare italiano. La Corte ha ribadito che l’occupazione abusiva è un reato permanente: finché l’area non viene rilasciata al demanio, il pericolo persiste e il sequestro rimane legittimo. Le esigenze di tutela del patrimonio pubblico e della libera concorrenza sono state ritenute prevalenti rispetto al diritto d’impresa, confermando che la gestione delle spiagge italiane non può più prescindere dal confronto con il mercato europeo.

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