Licenziata dopo il periodo di prova, resta senza Naspi: il giudice impone all’Inps di riattivarla subito

14 Gennaio 2026
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Tribunale di Chieti

Accolto il ricorso d’urgenza di una lavoratrice assistita dall’Inca Cgil: per il giudice l’interpretazione dell’Inps è stata «meramente formalistica». Visco: «Decisione che tutela dignità e sostentamento»

CHIETI – Una decisione destinata a fare giurisprudenza e a incidere sulle modalità con cui l’Inps valuta la decadenza dalla Naspi. Con un’ordinanza urgente emessa il 12 gennaio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso di una lavoratrice assistita dall’Inca Cgil, ordinando all’Istituto di ripristinare immediatamente l’indennità di disoccupazione interrotta nei mesi scorsi.

La vicenda nasce da un contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi, accettato dalla lavoratrice mentre percepiva la Naspi. In base alla normativa, per rapporti inferiori o pari a sei mesi la prestazione viene sospesa e poi riattivata; oltre tale soglia, invece, scatta la decadenza. È quanto l’Inps ha applicato nel suo caso, nonostante il rapporto di lavoro sia durato appena nove giorni, concluso con un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

L’Istituto ha mantenuto la decadenza basandosi esclusivamente sulla durata contrattuale iniziale, senza considerare né il reddito effettivamente percepito né la brevità del rapporto. Una scelta contestata nel ricorso, che ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale più recente – incluso quello della Corte di Cassazione, sentenza n. 19638 del 25 luglio 2025 – secondo cui ai fini della decadenza rileva la durata effettiva del lavoro, non quella prevista dal contratto.

Il giudice ha condiviso questa impostazione, definendo l’interpretazione dell’Inps «meramente formalistica» e rilevando che l’Istituto, avendo ricevuto tempestiva comunicazione della cessazione del rapporto, «avrebbe avuto tutti gli elementi per calcolare e ripristinare la prestazione ridotta».

L’ordinanza riconosce anche il periculum in mora: la lavoratrice, madre single di un bambino di quattro anni, era priva di reddito da mesi e gravata da mutuo, spese mediche, scolastiche e necessità primarie.

«Questa decisione – dichiara Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti – è importante per due motivi. Primo, consolida una giurisprudenza ormai chiara che guarda alla sostanza dei fatti e non alla forma, principio fondamentale quando in gioco ci sono il diritto al sostentamento e la dignità delle persone. Secondo, e questo è l’elemento di novità operativa, il Giudice ha riconosciuto pienamente i presupposti per il ricorso d’urgenza, consentendo di ottenere il ripristino del vitalizio in poco più di un mese dal deposito dell’istanza, scongiurando così una grave emergenza economica».

Il ricorso è stato curato dall’avvocato Enrico Raimondi per conto dell’Inca Cgil Chieti.

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