L’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 stabilisce un nuovo principio: le sanzioni restano legittime se il dispositivo è verificato e affidabile
PESCARA – Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga e controversa vicenda delle multe per eccesso di velocità accertate tramite autovelox. Con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a ridisegnare i confini della legittimità delle sanzioni: se l’apparecchio elettronico è sottoposto a regolari verifiche e tarature periodiche, la mancanza dell’omologazione ministeriale non basta a renderle nulle.
La pronuncia si basa sul ricorso di una automobilista multata due volte, il 10 e 12 aprile 2021, lungo lo stesso tratto urbano di Pescara, dove operava il dispositivo Velocar RedESpeed Evo. La donna aveva impugnato le sanzioni sostenendo che l’autovelox non fosse omologato.
In primo grado, il giudice di pace le aveva dato ragione, annullando entrambe le multe. Ma il Comune di Pescara ha presentato ricorso, ottenendo dal Tribunale – con la sentenza n. 1507/2022 – la conferma della validità dei verbali. Secondo i giudici, bastava la “approvazione ministeriale” e la prova delle regolari verifiche tecniche.
La ricorrente si è così rivolta alla Suprema Corte, che ha confermato la sentenza di appello dichiarando pienamente legittima la posizione del Comune. Gli Ermellini hanno ribadito che gli strumenti di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarati e verificati, a prescindere dal fatto che funzionino in modo automatico o con operatori presenti.
Nel caso specifico, la taratura era stata effettuata il 21 dicembre 2020, appena quattro mesi prima delle infrazioni contestate, e quindi entro il termine annuale previsto dalla normativa. Da questa verifica – sottolinea la Cassazione – deriva “l’infondatezza della censura in esame”.
La difesa dell’automobilista aveva avanzato ulteriori obiezioni, tutte respinte. Tra queste, il presunto vizio sul tipo di strada, sostenendo che il tratto non fosse una “strada urbana di scorrimento”. La Corte ha chiarito che la competenza a individuare tali tratti spetta al prefetto, non ai giudici.