La dirigente aveva contestato le motivazioni non sufficientemente esplicite: per il giudice basta una motivazione sommaria, la privacy va rispettata
TERAMO – Aveva chiesto tre giorni di permesso retribuito per assistere la figlia minorenne malata, ma si era visto contestare le assenze come ingiustificate, con decurtazione dello stipendio e rischio di licenziamento. Il Tribunale del lavoro di Teramo ha dato ragione a un insegnante di spagnolo del Teramano, assistito dall’avvocata Laura Avolio, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell’amministrazione scolastica.
I fatti risalgono al 2023: il docente aveva comunicato via mail alla dirigente la necessità di restare a casa con la figlia febbricitante, chiedendo i permessi per motivi personali e familiari. La motivazione era stata ritenuta insufficiente, con una trattenuta di circa 285 euro in busta paga.
Il giudice ha annullato i decreti di assenza ingiustificata, disposto la restituzione delle somme e il pagamento delle spese legali. Ma soprattutto ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 15 del CCNL Scuola: il lavoratore è tenuto a indicare il motivo del permesso in modo sommario, anche tramite autocertificazione, senza obbligo di fornire dettagli invasivi.
Secondo il Tribunale, il dirigente può verificare solo la correttezza formale della richiesta e non valutare nel merito le ragioni personali o familiari, che restano coperte dal diritto alla riservatezza. Una sentenza che fa chiarezza e rafforza le tutele dei docenti, ponendo un limite alle interpretazioni restrittive nella gestione dei permessi.