La nostra regione è divisa in tre zone climatiche in base alla posizione geografica. Le regole valgono per tutti gli impianti centralizzati
CHIETI – Quando si avvicina la stagione fredda, la domanda è sempre la stessa: quando si può accendere il riscaldamento? In Italia l’accensione degli impianti è regolata da norme precise, che distinguono tra impianti autonomi e centralizzati e variano a seconda della zona climatica in cui si vive.
Chi possiede un impianto di riscaldamento autonomo, non è soggetto a limitazioni di legge per quanto riguarda le date o gli orari di funzionamento. Vige il solo principio del buon senso e del risparmio energetico. Per gli impianti centralizzati, invece, la legge stabilisce date precise di accensione, spegnimento e il numero massimo di ore di utilizzo giornaliero.
Le Zone Climatiche e l’Abruzzo
Le regole nazionali sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, che divide l’Italia in sei fasce climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda), in base alla temperatura media invernale. L’Abruzzo, data la sua conformazione geografica che spazia dalla costa alle alte montagne, ricade in ben tre di queste fasce, comportando date di accensione diverse.
La distinzione in dettaglio
Zona D (1° novembre – 15 aprile): Include tutti i comuni costieri e quelli immediatamente interni della regione, dove il clima è più mite.
Zona E (15 ottobre – 15 aprile): Riguarda gran parte del territorio collinare e montano dell’Abruzzo interno, dove le temperature si abbassano prima e richiedono un periodo di riscaldamento più lungo.
Zona F (Nessuna limitazione): Questa fascia comprende i comuni più elevati dell’Aquilano, del Gran Sasso e della Maiella. Qui il riscaldamento può essere attivato e tenuto in funzione senza vincoli di data o di orario.
Qualche esempio:
Zona D:
1° novembre – 15 aprile
Per quanto tempo: 12 ore giornaliere
Dove: Costa e zone collinari basse: ad esempio Pescara, Chieti, Vasto, Giulianova.
Zona E
Quando: dal 15 ottobre al 15 aprile,
Per quanto tempo: 14 ore giornaliere
Dove: interno collinare e montano: ad esempio L’Aquila, Teramo (città), Sulmona, Avezzano.
Zona F
Quando: Nessuna limitazione
Dove: Comuni di alta montagna, ad esempio Roccaraso, Campo Imperatore, Pescasseroli.
Le Deroghe: Il ruolo dei Sindaci e gli esempi Locali
È fondamentale ricordare che le date indicate sono le regole di base per gli impianti centralizzati, ma non sono assolute. I Sindaci dei singoli comuni hanno il potere di derogare alla normativa nazionale con apposita ordinanza in caso di temperature eccezionalmente rigide o, al contrario, miti.
In considerazione dell’abbassamento delle temperature fuori stagione, alcuni comuni abruzzesi al momento in cui scriviamo hanno già esercitato questo potere, anticipando l’accensione:
L’Aquila (Zona E): Il Sindaco ha firmato un’ordinanza che autorizza l’anticipo dell’accensione degli impianti su tutto il territorio comunale. La deroga consente l’uso dei riscaldamenti per un massimo di 2 ore giornaliere (articolate anche in più sezioni), in anticipo rispetto alla data standard del 15 ottobre.
Avezzano (Zona E): Il Sindaco ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti, concentrandola in particolare sull’Ospedale e sulle strutture di assistenza sociosanitaria (case di cura, strutture per anziani o minori). L’uso è stato limitato alle ore notturne (dalle 20:00 alle 6:00), per contrastare il freddo che si fa sentire specialmente di notte in queste strutture sensibili.
Questi casi dimostrano come la normativa sia flessibile: per evitare sanzioni e per essere sempre aggiornato, è consigliabile verificare sempre se vi siano ordinanze specifiche nel proprio Comune.